01/05/2019

INTRODUZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Il riconoscimento della tutela costituzionale degli animali rappresenterebbe una conquista di civiltà per il nostro Paese, che così si allineerebbe ai modelli istituzionali più evoluti come Austria, Germania e Svizzera (tutela nei principi costituzionali nazionali) o USA e Argentina (tutela nei principi costituzionali provinciali o locali). In questo modo, la crescente consapevolezze dell'opinione pubblica nel percepire gli animali come esseri "senzienti", capaci cioè di provare piacere e dolore, sarebbe adeguatamente sancita a livello istituzionale.

A tal proposito, lo scorso 22 marzo in Francia, è stato redatto, per la prima volta in Europa, un testo unico che riunisce tutte le leggi sugli animali. Il codice non ha creato una nuova legislazione ma ha riunito e consolidato quella esistente così da essere strumento utile per chi si occupa di tutelare il benessere animale.

Il caso riapre il dibattito sul tema della "personalità giuridica" degli animali d'affezione, da considerare come "creature" in grado di provare affetto per i proprietari ed emozioni, e non come sempilce proprietà.

L'articolo 9 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Questo articolo è importante perché rappresenta il riferimento normativo di diversi disegni di legge costituzionali presentati in Parlamento nel corso dell'ultima Legislatura (2013-2018), tutti finalizzati al riconoscimento degli animali nella Costituzione.

La proposta di legge costituzionale, presentata dall'on. Brambilla il 16 marzo 2013 (A.C. 306), propone di integrare l'articolo 9 con il seguente periodo "(...) l'ambiente e la biodiversità, promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti".

Il medesimo obiettivo si ritrova nella proposta di legge costituzionale avanzata dall'On. Vezzali il 25 luglio dello stesso anno (A.C. 1424), che enfatizza il diritto alla vita delle specie animali. Nella relazione illustrativa alla proposta si legge infatti: "La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista dell'equilibrio naturale che la sua esistenza garantisce".

 


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